Descrizione
Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcol e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente per territorio. Sono soggetti alla denuncia anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcol denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri (Decreto Legislativo 26/10/1995, n. 504, art. 29).
Sono esclusi da quest'obbligo
- gli esercenti il deposito previsti dal Decreto Legislativo 26/10/1995, n. 504, art. 29, com. 3
- i piccoli produttori di vino (soggetti che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno) che effettuano direttamente dall'azienda agricola la vendita del loro prodotto (Decreto Legislativo 26/10/1995, n. 504, art. 37, com. 1).
Approfondimenti
L'obbligo di trasmissione della denuncia è stato reintrodotto dal Decreto legge 30/04/2019, n. 34, art. 13-bis, convertito con modificazioni dalla Legge 28/06/2019, n. 58, che ha ripristinato l’originario campo di applicazione del Decreto legislativo 26/10/1995, n. 504, art. 29, com. 2, precedentemente oggetto di parziale abrogazione ad opera della Legge 04/08/2017, n. 124, art. 1, com. 178 (che ne aveva previsto l’esclusione per gli esercizi pubblici e di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini).
La comunicazione deve essere trasmessa nell'ambito di un procedimento unico, come previsto dalla tabella A allegata al Decreto legislativo 25/11/2016, n. 222. In questo caso la comunicazione per l'avvio dell'attività di vendita al minuto o della somministrazione di alcolici o il subingresso in attività vale quale denuncia ai sensi del Decreto legislativo 26/10/1995, n. 504, art. 29.
La denuncia deve invece essere trasmessa nei casi previsti dalla Circolare dell'Agenzia delle Dogane 20/09/2019:
- dai soggetti che hanno avviato l’attività prima del 29 agosto 2017 se nel frattempo sono intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita
- dai soggetti che hanno avviato l’attività nel periodo transitorio dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, periodo transitorio durante il quale l'obbligo era stato abolito (questi soggetti devono consolidare la loro posizione entro il 31 dicembre 2019)
- dai soggetti che avviano l'attività di vendita al minuto o somministrazione di alcolici successivamente all'avvio dell'attività principale
- dai soggetti che avviano l'attività principale senza avvalersi del procedimento unico, quindi che non hanno comunicano contestualmente anche l'avvio dell'attività di vendita al minuto o somministrazione di alcolici
L'attività può essere avviata solo a seguito del rilascio della licenza fiscale da parte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La Circolare dell'Agenzia delle Dogane 18/12/2019 chiarisce che, in caso di cessazione dell'attività, l'esercente deve darne immediata comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e restituire la licenza di esercizio, se cartacea.
La Circolare dell'Agenzia delle Dogane 18/12/2019 chiarisce che, in caso di smarrimento o di eventi di pari effetto (distruzione, deterioramento, ecc.), l'esercente può chiedere un duplicato della licenza direttamente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.