Strutture sanitarie e socio-sanitarie (studio medico, fisioterapia, ecc.)

Descrizione

Strutture sanitarie e socio-sanitarie (studio medico, fisioterapia, ecc.)

La realizzazione di strutture sanitarie e/o socio-sanitarie è soggetta ad autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, art. 8-bis, art. 8-ter. e della Deliberazione della Giunta regionale 31/12/2001, n. 7301.

La realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie comprende, oltre alla costruzione di nuove strutture:

  • gli ampliamenti di strutture già esistenti ed autorizzate, compresi:
    • l'aumento del numero dei posti letto rispetto a quelli già autorizzati
    • l’attivazione di funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate.
  • la trasformazione di strutture già esistenti:
    • la modifica della tipologia (disciplina) di posti letto rispetto a quelli già autorizzati
    • la modifica di altre funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie già autorizzate.
    • il cambio d’uso degli edifici o di parti di essi, finalizzato ad ospitare nuove funzioni sanitarie o socio-sanitarie
  • il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate.

Approfondimenti

È soggetta ad autorizzazione alla realizzazione la realizzazione di (Deliberazione della Giunta regionale 31/12/2001, n. 7301):

strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:

  • attività specialistiche ambulatoriali mediche e chirurgiche
  • attività specialistiche ambulatoriali odontoiatriche
  • attività di medicina di laboratorio
  • attività di anatomia patologica
  • attività di medicina trasfusionale
  • centri erogatori di prestazioni di diabetologia
  • attività di diagnostica per immagini
  • attività di radioterapia
  • attività di medicina nucleare in vivo
  • attività ambulatoriale di riabilitazione
  • attività di dialisi
  • attività di terapia iperbarica
  • centri di salute mentale
  • consultori familiari
  • presidi ambulatoriali per la prevenzione e il trattamento delle tossicodipendenze.
  • strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, a ciclo continuo c/o diurno
  • strutture sanitarie e/o socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e/o semiresidenziale:
  • presidi di riabilitazione estensiva per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali
  • presidi per la tutela della salute mentale (centri diurni psichiatrici, day hospital psichiatrici e strutture residenziali psichiatriche)
  • strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per i tossicodipendenti
  • residenze sanitarie assistenziali
  • centri residenziali per cure palliative.

Non sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione ma alla sola autorizzazione all'esercizio (Deliberazione della Giunta regionale 31/12/2001, n. 7301):

  • gli studi odontoiatrici, medici, di altre professioni sanitarie e quelli per l'esercizio dell'attività libero professionale nei quali il medico esercita la propria attività, comprensiva anche quella di diagnostica strumentale, svolta esclusivamente nei confronti dei propri pazienti a scopo di accertamento diagnostico complementare all'attività clinica
  • le strutture pubbliche.

Requisiti

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Le strutture devono inoltre rispettare i requisiti minimi generali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 14/01/1997, dalla Deliberazione della Giunta regionale 31/12/2001, n. 7301, dalle specifiche norme nazionali, regionali e locali e, per la prevista parte di competenza, dalle disposizioni internazionali.

Attività correlate