Descrizione
Sono impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato tutte le attrezzature fisse o mobili, di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione, collegate a serbatoi, utilizzate esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio.
Approfondimenti
L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato per carburanti liquidi di categoria C è soggetta alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (Legge regionale 21/04/2020, n. 7, art. 137).
Quando si presenta la pratica occorre possedere tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per svolgere l'attività. Esempi di autorizzazioni in materia ambientale sono:
Per gli scarichi idrici
Relativamente allo scarico in fognatura:
- per le acque reflue industriali occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- per le acque di prima pioggia occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- per le acque reflue assimilate alle domestiche occorre possedere apposita attestazione
- per le acque reflue domestiche (servizi igienici) l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).
Relativamente allo scarico nei corsi d'acqua superficiali e negli strati superficiali del suolo e sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Per il rischio incendio
Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.
Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare l'apposito dizionario.
L'installazione di impianti di distribuzione carburante a uso privato è soggetta a collaudo, ai fini della messa in esercizio (Legge regionale 21/04/2020, n. 7, art. 125).
Per ottenere il collaudo dell'impianto occorre presentare domanda come previsto dalla Legge regionale 21/04/2020, n. 7, art. 140.
Il Comune convoca la commissione di collaudo entro 30 giorni dalla domanda. Il collaudo è effettuato da una apposita commissione costituita dai soggetti elencati dalla Legge regionale 21/04/2020, n. 7, art. 140.
In attesa del collaudo, il SUAP può autorizzare l’esercizio provvisorio dell'impianto per un periodo non superiore a 180 giorni prorogabili solo in caso di comprovata forza maggiore (Legge regionale 21/04/2020, n. 7, art. 140, com. 9).
Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico e privato sono sottoposti a verifiche di idoneità tecnica al momento del collaudo ed entro 15 anni dalla precedente verifica in modo da garantire costantemente la sicurezza sanitaria e ambientale (Decreto legislativo 11/02/1998, n. 32, art. 1, com. 5).