Descrizione
Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese che esercitano, anche on line, le attività di:
- produzione
- organizzazione
- intermediazione
- prenotazione
- vendita di biglietti di viaggi e soggiorni.
Approfondimenti
La denominazione di un'agenzia di viaggio e turismo non deve essere uguale o simile alla denominazione di un'altra agenzia operante sul territorio nazionale. Non è consentito, in ogni caso, adottare denominazioni di Comuni o di Regioni italiane.
L’interessato deve produrre autocertificazione sulla verifica della compatibilità della denominazione. A tal fine deve accertare:
- che la denominazione non corrisponda a quella di comuni o regioni italiane
- che la denominazione non sia uguale a quella di altre agenzie già operanti nel territorio nazionale
- che la denominazione non sia simile a quella di altre agenzie già operanti nel territorio nazionale.
L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare, anche in caso di modifica della denominazione sociale, non è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività autonoma ma a comunicazione al SUAP dove sono collocati i locali in cui viene svolta l'attività e al SUAP a cui è stata inviata la segnalazione certificata di inizio attività dell'agenzia principale (Legge regionale 08/08/2016, n. 22, art. 10). In questo caso non è necessario nominare un nuovo direttore tecnico.
La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali compete al titolare che presta con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia e, in relazione alle attività che intende svolgere, deve possedere specifiche caratteristiche professionali:
- conoscenza di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio;
- conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
- conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere.
I requisiti professionali, qualora non posseduti dal titolare, devono essere posseduti da un dipendente dell'agenzia che assume la funzione e la responsabilità di direttore tecnico.
Nel caso di sopravvenuta indisponibilità del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni, il titolare della agenzia deve sostituire il direttore tecnico entro 90 giorni, pena la sospensione dell'attività fino alla nomina del nuovo direttore.
Con Deliberazione della Giunta regionale 18/01/2013, n. 6 è stata attribuita agli enti provinciali per il turismo della Regione Campania il compito di valutare la documentazione prodotta dai soggetti interessati al riconoscimento del titolo professionale di direttore tecnico e agli uffici della Giunta regionale competenti per materia il rilascio dell’attestato comprovante il possesso dei requisiti tecnico-professionali e linguistici.